Statuto
TITOLO I
Denominazione – Sede – Oggetto
Articolo 1)
L’Associazione Nazionale per il Cavallo Arabo (A.N.I.C.A.), con sede legale in Collecchio (PR), Viale Libertà n. 23 legalmente costituita il 12 novembre 1979 in Roma, è regolata dal presente statuto.
Articolo 2)
L’associazione è apolitica, indipendente e non ha fini di lucro. Potrà su conforme parere dell’assemblea aderire ad associazioni ed enti analoghi a carattere nazionale e internazionale.
Articolo 3)
L’associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori e proprietari di cavalli di razza araba e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla commercializzazione e alla diffusione del cavallo arabo.
A tal fine, in collaborazione con le autorità e gli enti competenti nazionali ed internazionali, l’associazione in particolare si prefigge di:
- curare la selezione del cavallo purosangue arabo e quindi collaborare con gli enti pubblici e privati all’attività predetta allo scopo di mantenere la purezza della razza nel quadro delle direttive adottate dagli organi competenti. L’associazione aderisce alle direttive dell’organizzazione mondiale per la salvaguardia del cavallo arabo (World Arabian Horse Organization);
- adempiere ai compiti e alle funzioni eventualmente delegate dagli organi governativi competenti;
- promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette ad approfondire ed anche risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione e d’intesa con gli organi competenti, con istituti di ricerca e di sperimentazione;
- promuovere e partecipare a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collaborare alla loro organizzazione;
- promuovere e attuare rassegne, mostre mercato, concorsi e gare come pure coordinare la partecipazione degli associati a manifestazioni analoghe sia in Italia ed all’estero nonché ad ogni utile iniziativa interessante la valorizzazione del cavallo arabo;
- esercitare, attraverso la stampa e la propaganda, la più ampia ed efficace tutela degli interessi degli associati nel conseguimento degli scopi associativi.
TITOLO II
Associati
Articolo 4)
Gli associati si distinguono in
a) associati ordinari, distinti in allevatori e proprietari;
b) associati benemeriti e/o ad honorem.
Associato allevatore può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità che sia proprietario di almeno una femmina di razza araba di età non inferiore a trenta mesi, iscrivibile nello Stud book.
Associato proprietario può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità proprietario di almeno un cavallo di razza araba iscrivibile allo Stud book di sesso maschile o castrone, oppure di sesso femminile ma, in quest’ultimo caso, di età inferiore ai trenta mesi.
L’eventuale transito alla diversa categoria di associati allevatori al raggiungimento dell’età di 30 mesi del cavallo di sesso femminile dovrà essere richiesto espressamente al Consiglio Direttivo. La qualifica di associato benemerito o ad honorem è conferita dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo alla persona fisica particolarmente meritevole. L’associato benemerito o ad honorem non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa e dei contributi salva la facoltà di optare per l’esercizio del diritto di voto previo versamento dei contributi e quote relative alle annualità in corso qualora rivesta la qualifica di associato ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3.
Articolo 5)
Coloro che intendono far parte dell’associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare il presente statuto e dichiarando il numero di cavalli di cui sono proprietari. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda motivando l’eventuale rifiuto dell’iscrizione.
Le quote associative prevedono:
a) per gli associati allevatori: una quota di iscrizione una tantum, una quota annuale, oltre ad una quota per ogni femmina di oltre 30 mesi;
b) per gli associati proprietari: una quota di iscrizione, una tantum e una quota annuale.
L’ammontare delle quote di iscrizione annuali e per ogni femmina sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere deliberati dall’assemblea. Nell’eventualità che un associato ordinario non rinnovi l’associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte dell’associazione e successivamente richieda la nuova iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste per l’ingresso nell’associazione dei nuovi associati.
Articolo 6)
Il venire meno dei requisiti di appartenenza alle categorie di allevatore o proprietario implica d’ufficio la perdite delle qualità di associato ordinario.
Articolo 7)
L’esercizio dei diritti derivanti dall’appartenenza all’associazione spetta a tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti dei contributi di cui all’art. 5.
L’esercizio dei diritti derivanti dall’appartenenza all’associazione spetta a tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti dei contributi di cui all’art. 5.
Articolo 8)
L’associato è tenuto all’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione, nonché dei regolamenti allevatoriali e sportivi da essa emanati.
L’associato ha diritto all’assistenza tecnica ed al benefici derivanti dalle iniziative curate dall’associazione.
Articolo 9)
La perdita della qualità di associato può verificarsi, oltre che per il fatto di cui all’art. 6, per:
a) dimissioni che devono essere comunicate con preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
b) mancato versamento entro il primo trimestre dell’anno dei contributi di cui all’art. 5;
c) grave violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e inosservanza delle deliberazioni degli organi dell’associazione nonché per grave lesione degli interessi e del prestigio dell’associazione
La perdite della qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi di cui all’art. 6 e alle lettere del presente articolo.
E’ fatto salvo il diritto dell’associato di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione a mezzo di lettera raccomandata
La perdita della qualità di associato importa la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’associazione nonché la irripetibilità dei contributi versati. Il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni dell’avvertimento e della censura agli associati inadempienti o che con il loro comportamento abbiano leso il prestigio dell’associazione purché non ricorra l’ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo.
TITOLO III
Organi dell’associazione
Articolo 10)
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio Sindacale.
Capo 1. – Assemblea
Articolo 11)
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell’associazione o comunque in Italia presso un’idonea struttura. L’assemblea deve essere convocata quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre consiglieri o due sindaci o almeno un decimo degli associati ordinari. Nella domanda devono indicarsi gli argomenti da trattare.
Articolo 12)
L’assemblea è ordinaria e straordinaria:
L’assemblea ordinaria:
- approva i bilanci
- nomina tutti i membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero e i membri del Collegio Sindacale di sua competenza;
- delibera sulle modifiche del regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno con esclusione delle materie di competenza dell’assemblea straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto;
- sullo scioglimento e messa in liquidazione dell’associazione nominandone i liquidatori, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio della stessa.
Articolo 13)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati ordinari che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili dagli associati secondo le modalità di cui all’articolo 18 ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati
L’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza di metà più uno dei voti esprimibili nell’assemblea. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili dagli associati secondo le modalità di cui all’art. 18.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino due quinti dei voti esprimibili dagli associati. L’assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dall’assemblea. La seconda convocazione non può avere luogo il medesimo giorno della prima. L’avviso di convocazione deve essere comunicato anche ai membri del Collegio Sindacale. La constatazione della legale costituzione dell’assemblea è fatta dal Presidente.
Articolo 14)
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e da inviare agli associati, nel domicilio risultante dal libro degli associati, almeno 12 giorni prima di quello fissato per l’adunanza stessa.
Nell’ipotesi di cui al punto a) dell’art. 12 l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria dovrà indicare gli articoli dello statuto di cui si delibera la modificazione con il testo delle variazioni proposte.
In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputerà regolarmente costituita quando sia presente la totalità degli associati e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Articolo 15)
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote a loro carico, nonché gli associati in regola con il pagamento ed i contributi dovuti alla data di convocazione dell’assemblea medesima.
Articolo 16)
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato ordinario. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta. La delega deve indicare le generalità dell’associato delegante e dell’associato delegato e l’assemblea per cui è conferita deve essere consegnata al Presidente, prima dell’inizio dell’assemblea e successivamente conservata agli atti dell’associazione. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee ed ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due associati.
Articolo 17)
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal membro del consiglio di maggiore età. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla persona indicata dal Presidente dell’assemblea.
Articolo 18)
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese con voto palese e le relative modalità sono determinate di volta in volta dal Presidente dell’assemblea. Dello svolgimento delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblea straordinaria è redatto dal notaio intervenuto
Ogni associato ordinario può avere un massimo di 12 (dodici) voti secondo la tabella di seguito riportata tenuto conto dei cavalli di sua proprietà per i quali sia stato possibile effettuare l’iscrizione allo Stud book nazionale almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione:
- associati ordinari proprietari n. 1 voto
- associati ordinari allevatori (proprietari di sole femmine oltre 30 mesi):
- per una fattrice n. 2 voti
- per due fattrici n. 3 voti
- per tre fattrici n. 4 voti
- per quattro fattrici n. 5 voti
- per cinque fattrici n. 6 voti
- per sei fattrici n. 7 voti
- per sette fattrici n. 8 voti
- per otto fattrici n. 9 voti
- per nove fattrici n. 10 voti
- per dieci fattrici e oltre n. 11 voti
- associati ordinari allevatori (proprietari di maschi e di femmine) in base alla suddetta tabella, hanno diritto ad un voto in più.
Capo 2. Consiglio Direttivo
Articolo 19)
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o sette consiglieri, dei quali uno è scelto tra gli associati ordinari proprietari. I consiglieri restano in carica per tre esercizi successivi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente ed il Segretario devono essere prescelti tra gli associati ordinari allevatori. La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita. Ad essi possono essere rimborsate dall’associazione le spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate ed affrontate nell’interesse dell’associazione per incarico del Consiglio Direttivo.
Articolo 20)
Al Consiglio Direttivo sono affidate tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad eccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto, sono di competenza dell’assemblea
Sono particolari attribuzioni del Consiglio direttivo:
a) deliberare sull’ammissione degli associati a norma dell’art. 5;
b) deliberare sull’esclusione degli associati nelle ipotesi previste dall’art. 9;
c) deliberare sull’istituzione ed il funzionamento degli uffici dell’associazione, nonché redigere il regolamento per la tenuta della contabilità;
d) assumere o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;
e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa e il programma di attività da svolgere e da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f) approvare i regolamenti tecnici allevatoriali e sportivi redatti dalla commissione tecnica nonché proporre le modifiche al regolamento vigente, che costituisce l’insieme delle regole dettate per la disciplina dei rapporti della vita associativa ai sensi dell’art. 20 dello statuto;
g) stabilire l’entità delle quote ordinarie e proporre quelle straordinarie all’assemblea nonché fissare il costo dei certificati e dei servizi offerti dall’associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori all’uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso.
Articolo 21)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e su convocazione di quest’ultimo. e in ogni modo, non meno di tre volte all’anno. La convocazione dei membri è effettuata con lettera o telescritto contenente l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza. Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale. Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purché nel territorio italiano. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega.
Ogni consigliere ha diritto ad un voto: in caso di parità prevale il voto del Presidente. E’ facoltà di ogni consigliere, eccettuato il Presidente, di delegare altro consigliere con l’indicazione preventiva di voto sugli argomenti da trattare; la delega relativa può essere trasmessa anche con telescritto.
Delle deliberazioni del consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Possono assistere alle adunanze, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio Direttivo.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo, da parte di uno dei membri a tre sedute consecutive del Consiglio importa automatica decadenza dalla carica ed il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di un nuovo membro.
Articolo 22)
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Vice Presidente, od in sua assenza, il consigliere più anziano di età.
Articolo 23)
Il Segretario partecipa in via continuativa all’attività dell’associazione.In particolare rientrano nelle sue competenze la disciplina del funzionamento della segreteria e l’aggiornamento e cura dello Stud book nonché i rapporti con la W.A.H.O. Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Segretario specifici e determinati poteri per il disbrigo degli atti dell’associazione. Il Segretario svolge altresì le funzioni di segretario della Commissione Tecnica di cui all’art. 26.
Capo 3 – Sindaci
Articolo 24)
Il Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e percepiscono il compenso nella misura fissata dall’assemblea. Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti dovrà essere iscritto all’albo dei revisori dei conti. Nell’ipotesi di ottenimento della personalità giuridica e qualora si utilizzino fondi pubblici, la nomina di un sindaco effettivo sarà riservata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Articolo 25)
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, vigilare sull’osservanza delle legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai libri e alle risultanze delle scritture contabili, verificare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori, accertare i beni di proprietà dell’associazione vistando il relativo inventario.
Delle operazioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale su un apposito registro. Le eventuali sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il progetto di bilancio dovrà essere inviato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima della data fissata dall’assemblea che lo dovrà discutere.
TITOLO IV
Commissione tecnica
Articolo 26) Della commissione tecnica, qualora costituita, fanno parte:
- un funzionario del ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dai regolamenti tecnici;
- un rappresentante del Ministero della Sanità servizi veterinari nominato dallo stesso ministero;
- un rappresentante dell’ente incaricato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali a disciplinare e controllare le corse riservate ai cavalli purosangue arabi, nominato dallo stesso ente;
- un rappresentante dell’U.N.I.R.E., nominato dallo stesso ente;
- una persona particolarmente esperta di cavalli di razza araba nominata dal Ministero delle Risorse Agro-Alimentari su proposta A.N.I.C.A.;
- tre soci allevatori, uno dell’Italia Meridionale, uno dell’Italia Centrale ed uno dell’Italia Settentrionale, nominati dal Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.A.;
- un socio proprietario, nominato dal Consiglio Direttivo dell’A.N.I.C.A.;
- il Presidente dell’A.N.I.C.A. o un suo delegato;
- il Segretario dell’A.N.I.C.A. o un suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’associazione. La Commissione Tecnica elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e possono essere confermati. La carica dei componenti della Commissione Tecnica è gratuita. La Commissione Tecnica svolge tutti i compiti tecnici, redige il regolamento tecnico allevatoriale e quello tecnico sportivo che sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e ne controlla l’osservanza nel rispetto dei rapporti con gli organismi ufficiali nazionali ed esteri. La Commissione Tecnica delegherà particolari funzioni ai suoi organi decentrati.
La convocazione della commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione a mezzo di lettera raccomandata, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta con telescritto con preavviso giorni tre. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Di ogni seduta è redatto verbale firmato dal Presidente.
TITOLO V
Patrimonio sociale – Bilancio
Articolo 27)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione e comunque versati per effetto di deliberazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea ai sensi degli art. 5 e 28 dello statuto;
b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
c) da eventuali lasciti e donazioni;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione.
L’associazione deve tenere l’inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.
Articolo 28)
Il fondo di esercizio è costituito:
a) dai contributi associativi annuali e dalle quote per ogni femmina di cui all’art. 5;
b) da eventuali contributi straordinari;
c) da residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;
d) da eventuali elargizioni o altri introiti o contributi straordinari;
e) da eventuali contributi autorizzati e concessi dai Ministeri, dalle Regioni e da altri enti pubblici e privati e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
f) dalle entrate per servizi resi agli associati:
g) dagli interessi sul patrimonio.
Articolo 29)
L’esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.
Per la natura e la finalità dell’associazione l’esercizio non può dare luogo a utili ripartibili. Il bilancio consuntivo è trasmesso al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea ordinaria; deve essere depositato ed inviato agli associati almeno dodici giorni prima dell’assemblea ordinaria.
TITOLO VI
Liquidazione e devoluzione del patrimonio
Articolo 30)
Lo scioglimento dell’associazione e la sua messa in liquidazione sono deliberati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; l’assemblea provvede altresì alla nomina di liquidatori.
Articolo 31)
La devoluzione del patrimonio avverrà, su delibera dell’assemblea straordinaria e sentito il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, a favore degli Enti italiani cui l’associazione ha aderito e dai quali è stata riconosciuta.
TITOLO VII
Disposizioni finali
Articolo 32)
il domicilio degli associati, per quanto concerne con l’associazione si intende, con tutti gli effetti, quello risultante dal libro degli associati.
Articolo 33)
Competente a conoscere ed a decidere le controversie tra associazione ed associati è il Tribunale del luogo in cui ha sede l’associazione.
Articolo 34)
L’associazione si riserva di controllare in qualsiasi momento e con mezzi che riterrà più opportuni, compresi i test ematici, la veridicità del cavallo per il quale verrà richiesta dall’associato la convalida del certificato di origine ed il rilascio del pedigree. Chiunque dichiari e sottoscriva documenti falsi relativi alle monte, alle nascite e rilasci certificati senza autorizzazione, verrà espulso dall’associazione.
Se un’azione o una omissione di un associato dovessero portare alla esclusione dell’associazione dalla W.A.H.O., il predetto associato sarà espulso e perseguito a norma di legge per il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal suo comportamento.
TITOLO VIII
Norma transitoria
Articolo 35)
E’ dato mandato al Consiglio Direttivo di provvedere a tutto quanto necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell’associazione ed anche di apportare al presente statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte, che per la concessione del riconoscimento medesimo venissero richieste dalla competente autorità.
F.to Francesco Santoro
Riccardo Cambi Notaio