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Martedì, 3 Settembre, 2024

DECRETO OMNIBUS E VENDITE CON IVA 5%: UNA NOTA DEL COMMERCIALISTA ANICA

In merito al Decreto Omnibus e in particolare alla questione dell’IVA al 5% da applicare alle vendite di cavalli entro 18 mesi dalla loro nascita, pubblichiamo una nota di Giovanni Ganazzoli, commercialista ANICA, utile ai fini della fatturazione da parte degli allevatori.

«Riguardo alla riduzione IVA al 5%, in luogo di quella del 10%, prevista dal DL 9 agosto 2024, n. 113 (decreto Omnibus), riepilogo quanto segue:

  1. È applicabile solo alle cessioni di cavalli vivi – destinati a finalità diverse da quelle alimentari – effettuate entro 18 mesi dalla nascita.
  2. La nuova aliquota è applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 10 agosto scorso e, pertanto, per cessioni effettuate con applicazione dell’aliquota del 10% dovrà provvedersi alla rettifica mediante emissione di una nota di variazione in diminuzione per la sola imposta

 L’articolo 5 comma 4 del DL 113/2024 è intervenuto sulla Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/1972, aggiungendo dopo il n. 1-septies, il n. 1-octies dedicato alle predette cessioni; pertanto occorre indicare questa disposizione sulle fatture.

La nuova disposizione si applica solo ai cavalli e non anche agli altri equini di cui alla Tabella A, Parte III, n. 1; inoltre ai fini dell’aliquota applicabile devono sussistere entrambe le condizioni: età degli animali e loro destinazione da evidenziare nella documentazione (contratti, Ddt e fattura) al fine di giustificare l’applicazione dell’aliquota ridotta e specifica.

Per ulteriori approfondimenti ogni allevatore dovrà consultare il proprio commercialista; se infatti la nuova norma non pone problema alcuno per i contribuenti che operano in regime ordinario di detrazione dell’imposta invece per coloro che applicano il regime speciale IVA per l’agricoltura di cui all’articolo 34 DPR 633/1972 potrebbe portare problemi interpretativi poiché la detrazione dell’imposta sulla base della percentuale di compensazione è attualmente stabilita nel 7,30% indipendentemente dalla destinazione degli animali.

Ne consegue che la detrazione in questo caso determina un teorico credito d’imposta a causa della percentuale di compensazione superiore all’aliquota ordinaria applicata in fattura.

Sul punto si auspica un chiarimento ministeriale»